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La riforma della giustizia di Cartabia? E’ scritta dall’Ue

Ripreso da “Il Primato Nazionale – 16/05/2021



Si discute da tempo della necessità di una profonda riforma della giustizia. Questo in virtù dei continui scandali che colpiscono la nostra magistratura, ma non solo. Al netto delle preferenze politiche personali, appare chiaro come la fiducia dei cittadini nella giustizia sia ormai al minimo storico. Pertanto, analizzando l’annuncio sul piano almeno prettamente teorico, dovremmo ritenerci soddisfatti delle novità annunciate di recente dal guardasigilli Marta Cartabia.

La riforma della giustizia targata Cartabia è scritta dall’Ue

Eppure, siamo costretti a constatare che le eventuali misure, se attuate, rischierebbero di rivelarsi ulteriormente dannose. Stando alle linee programmatiche presentate dalla Cartabia si evince infatti il consueto (quanto deleterio) indirizzo proveniente da Bruxelles. Una chiara volontà dei burocrati Ue di indirizzare le decisioni governative, con conseguente cessione di ulteriore sovranità politica. Ne è chiara dimostrazione il ricatto esercitato – e fatto proprio dalla titolare della Giustizia – con il Recovery Fund: solo eseguendo le riforme (tra cui quella della giustizia) nelle modalità imposte dall’Unione sarà possibile ricevere quei prestiti. I nostri soldi in cambio, ad esempio, di una velocizzazione delle procedure di esecuzione e di recupero dei crediti: cosa ciò possa significare per un’economia portata allo stremo prima dalle imposizioni comunitarie e poi dai lockdown lo possiamo solo immaginare.

Tuttavia, è doveroso perseguire strade maggiormente autonome ed utili per raggiungere la rivoluzione giudiziaria di cui l’Italia ha bisogno. A partire dalla velocizzazione dei processi, passando dal primato della politica per arrivare alla garanzia d’imparzialità dei giudici: sono solo alcune delle priorità da offrire agli italiani nel prossimo futuro. Anche in ragione di ciò è certamente da apprezzare l’iniziativa, portata avanti dalla Lega e dai Radicali, riguardante l’ipotesi di tenbere un referendum in materia. Sottoporre un referendum sulla riforma della giustizia ai cittadini potrebbe rivelarsi scelta giusta per raggiungere la forza politica necessaria per scardinare il marcio che occupa “il sistema”.

Tommaso Alessandro De Filippo

RICHIESTA DI INCONTRO URGENTE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – SESSIONE 2021 DELL’ESAME

 

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Roma, 17 novembre 2021

 

Ministero della Giustizia

C.A. Ministro Prof.ssa Marta Cartabia

Via Arenula, 70

00186, Roma (RM) Per conoscenza

 

Consigliere giuridico Ministro della Giustizia

Prof. Gianluigi Gatta

 

Sottosegretario al Ministro della Giustizia

Prof. Francesco Paolo Sisto

 

Consiglio Nazionale Forense

C.A. Presidente F.F. Avv. Maria Masi

Via Del Governo Vecchio, 3

00186, Roma (RM)

 

Organismo Congressuale Forense

C.A. Coordinatore Avv. Giovanni Malinconico

Via Valadier, 42

00193, Roma (RM)

 

Consigli degli Ordini degli Avvocati

c/o le rispettive sedi

 

OGGETTO: RICHIESTA DI INCONTRO URGENTE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – SESSIONE 2021 DELL’ESAME

DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE – REQUISITO DELLA COMPIUTA PRATICA FORENSE ENTRO IL 10 NOVEMBRE 

 

Formulo la presente in qualità di Presidente dell’Unione Praticanti Avvocati, associazione che si occupa

della tutela dei giovani giuristi, per far rilevare una grave ingiustizia circa il bando relativo alla sessione 2021 dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.

 

 

 Dall’analisi del bando, infatti, si evince che è stato mantenuto, anche per quest’anno, il requisito di cui all’art. 19, comma 4, del R.D. 1578/1933, il quale dispone che «agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre».

 Tale disposizione – trasposta, prima nell’art. 6 del D.L. 139/2021, poi nel D.M. 11 novembre 2021(decreto che ha disciplinato il bando di concorso pubblicato in G.U. n. 91 del 16.11.2021) – risulta irragionevole e foriera di discriminazioni.

 Non si comprende, infatti, perché escludere dalla possibilità di partecipare alla sessione 2021 i praticanti avvocati che abbiano completato la pratica forense prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione (ad oggi fissato al 7 gennaio 2022). 

 Invero, a parere della scrivente associazione, la disposizione in esame, così come mutuata nel bando in commento, risulta addirittura passibile di incostituzionalità per violazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.).

 Vero è, infatti, che – nel nostro ordinamento – esiste un principio generale, codificato all’art. 2, comma 7, del D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), secondo cui i requisiti prescritti per l’accesso a una selezione di natura pubblica devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando [di concorso].

 Sarebbe stato quanto meno opportuno, soprattutto tenuto conto del considerevole lasso di tempo tra il 10 novembre 2021 e il 21 febbraio 2022 (data ufficiale di inizio della sessione 2021) che Codesto Ministero – in applicazione di questo principio avallato anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2016, n. 965) – cogliesse l’occasione – una volta tutte – per derogare a questa grave iniquità, priva di qualsivoglia ragion d’essere (si rammenta, infatti, che il R.D. 1578 è stato emanato negli anni ’30 del secolo scorso, in relazione a una tipologia di esame radicalmente differente rispetto all’attuale “orale rafforzato”). Iniquità, che fortunatamente, può ancora essere corretta e risulta anche dal punto di vista legislativo, data la mancata conversione del D.L.  139/2021.

Per queste ragioni, come associazione, siamo formalmente a proporre che, in sede di conversione del

su richiamato decreto-legge, venga prevista una deroga all’art. 19, comma 4, R.D. 1578/1933, sì da consentire la partecipazione di tutti i praticanti avvocati che completino la pratica forense entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione (07.01.2022). Data l’importanza e la delicatezza della questione, facendo seguito alle precedenti missive, instiamo per la fissazione di un incontro urgente (preferibilmente, nella settimana dal 29.11.2021 al 03.12.2021) per discutere di questa questione, nonché delle altre proposte – elaborate da U.P.A. e già trasmesse ai Vostri Uffici – di riforma del c.d. “orale rafforzato” di cui al D.L. 31/2021.

 All’uopo, come recapiti di ricontatto, lascio il mio numero telefonico personale (334 8230815) e il mio indirizzo e-mail (m.massariclaudia@gmail.com).

                Auspicando un celere riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott.ssa Claudia Majolo Presidente di U.P.A.